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Obbligo vaccinale lavoratori over 50 e verifica green pass base e rafforzato

Per contrastare la diffusione del Covid-19 e per incentivare la diffusione della campagna vaccinale, il Governo ha messo in campo un mix di misure restrittive e di contenimento, approvando due Decreti-legge: il D.L n. 229/2021 e il D.L n. 1/2022.
Il D.L n. 1 del 2022, a far data dall' 8 gennaio 2022 e fino al 15 giugno 2022, introduce l' obbligo vaccinale per tutti i cittadini italiani e per i cittadini di altri stati membri dell'Unione Europea residenti in Italia, che abbiano compiuto i 50 anni di età o che compiano 50 anni di età entro il 15.06.2022.
L'obbligo di vaccinazione non sussiste in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate o per immunizzazione a seguito di malattia naturale, comprovata dalla notifica effettuata dal medico curante. In tali casi la vaccinazione può essere omessa o differita.
Dal 15 Febbraio 2022 tutti i lavoratori over 50 del settore pubblico e privato soggetti all'obbligo vaccinale, per accedere al luogo di lavoro devono possedere e sono tenuti ad esibire il green pass rafforzato, ossia la certificazione rilasciata esclusivamente a seguito di vaccinazione (ciclo primario o dose booster) o avvenuta guarigione. I datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti alla verifica del green pass rafforzato (app Verifica C-19 e altre funzionalità di verifica previste dalla legge) da parte dei lavoratori soggetti all'obbligo vaccinale. Nel caso in cui questi ultimi comunichino di non essere in possesso della certificazione verde Covid-19 rafforzata o ne siano sprovvisti al momento dell'accesso nel luogo di lavoro, saranno considerati assenti ingiustificati senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto di lavoro fino alla presentazione del green pass rafforzato o comunque non oltre il 15 giugno 2022. Per i giorni di assenza ingiustificata non è dovuta la retribuzione né altro compenso o emolumento.
Fino al 15 giugno i Datori di Lavoro (indipendentemente dalla dimensione occupazionale) dopo 5 giorni di assenza ingiustificata, possono sospendere i lavoratori per tutta la durata del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque, per un periodo non superiore a 10 giorni lavorativi, rinnovabili fino al predetto termine del 15 giugno 2022.
E' vietato l'accesso dei lavoratori nei luoghi di lavoro in violazione dell'obbligo di vaccinazione. La violazione è punita con una sanzione amministrativa da euro 600,00 ad euro 1.500,00.
I lavoratori non soggetti all'obbligo vaccinale o il cui obbligo è differito per motivazioni medico – sanitarie devono essere adibiti a mansioni anche diverse, senza decurtazione della retribuzione, in modo da evitare il rischio di contagio.
Si riporta di seguito una tabella riassuntiva con le nuove disposizioni in merito all' utilizzo del green pass base (ossia la certificazione verde Covid-19 che si ottiene anche in seguito a test antigenico e/o molecolare) e del green pass rafforzato o super green pass, ossia la certificazione verde rilasciata esclusivamente a seguito di vaccinazione (ciclo primario e dose booster) o avvenuta guarigione.
Green pass rafforzato sarà necessario:

da lunedì 10 gennaio 2022 e fino alla cessazione dello stato di emergenza (31 marzo 2022), per accedere ai seguenti servizi e attività:
- alberghi e strutture ricettive, nonché ai servizi di ristorazione prestati all'interno degli stessi anche se riservati ai clienti ivi alloggiati;
- sagre e fiere;
- convegni e congressi;
- feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose;
- servizi di ristorazione all'aperto;
- impianti di risalita con finalità turistico-commerciale anche se ubicati in comprensori sciistici;
- piscine, centri natatori, sport di squadra e centri benessere anche all'aperto;
- centri culturali, centri sociali e ricreativi per le attività all'aperto.
- mezzi di trasporto, compreso il trasporto pubblico locale o regionale
Green pass base sarà necessario:

da giovedì 20 gennaio 2022 e fino alla cessazione dello stato di emergenza (31 Marzo 2022) per accedere a:
- servizi alla persona (parrucchieri, barbieri, estetisti, ecc.)
- colloqui e visite in presenza con detenuti ed internati all'interno di istituti penitenziari per adulti e minori;
da martedì 01 febbraio 2022 (o altra data prevista da specifico dpcm) e fino alla cessazione dello stato di emergenza (31 marzo 2022) per accedere a:
- pubblici uffici, servizi postali, bancari e finanziari, attività commerciali (fatte salve quelle necessarie per assicurare il soddisfacimento di esigenze essenziali e primarie della persona, individuate con apposito dpcm).