Consulente del Lavoro Bologna
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Dott.ssa Laura Cruicchi

Approfondimenti sul Lavoro Intermittente

Il lavoro intermittente (cosi detto lavoro a chiamata o Job on call), è un contratto di lavoro subordinato che può essere a tempo determinato o a tempo indeterminato, mediante il quale il lavoratore si pone a disposizione del datore di lavoro che ne può utilizzare la prestazione lavorativa in modo discontinuo, cioè quando ha effettivamente la necessità.

 

Può essere stipulato in due forme:

 

  1. Con obbligo di disponibilità: in questo caso il lavoratore è obbligato ad essere a disposizione del datore di lavoro per effettuare prestazioni lavorative quando questi lo richiede
  2. Senza obbligo di disponibilità: in questo caso il lavoratore non si impegna contrattualmente ad accettare la chiamata del datore di lavoro (è pertanto libero di accettare o rifiutare la chiamata).

 

Il lavoro a chiamata è legittimo in presenza di determinate causali oggettive e soggettive.

 

Ipotesi oggettive

Lo svolgimento di prestazioni di carattere discontinuo e intermittente o discontinuo, sono individuate secondo le esigenze dettate dai contratti collettivi. In loro assenza i casi di utilizzo sono determinati con Decreto Ministeriale. Rimane ferma quanto dettato dal Regio Decreto del 1923.

 

Ipotesi soggettive

È Possibile procedere con questa tipologia di contratto solo con soggetti di età superiore ai 55 anni, anche pensionati e con soggetti di inferiore ai 24 anni (le prestazioni lavorative devono essere svolte entro il compimento del 25esimo anno di età).

 

Ferme restando le causali il ricorso al lavoro intermittente tra le parti è ammesso per un periodo non superiore alle 400 giornate nell'arco di 3 anni solari. Il superamento di questo limite è sanzionato con la trasformazione a tempo pieno e indeterminato.

 

Il limite non si applica ai settori del turismo, pubblici esercizi e spettacolo.

 

E' fatto divieto di utilizzo del lavoro intermittente

 

  1. per sostituire lavoratori in sciopero
  2. in mancanza di Documento di Valutazione dei Rischi
  3. nei settori produttivi in cui nei 6 mesi precedenti si è proceduto a licenziamenti collettivi, sospensioni o riduzione dell'orario di lavoro che interessano lavoratori adibiti alla medesima mansione

 

 

Il contratto di lavoro, al fine di prevenire un uso improprio, deve:

 

  • essere stipulato in forma scritta ai fini probatori
  • indicare la durata e le causali del ricorso al lavoro intermittente, il luogo e la modalità di svolgimento, il trattamento retributivo
  • riportare se è con obbligo di disponibilità o meno

 

Il Datore di Lavoro ha l'obbligo di effettuare la comunicazione preventiva delle chiamate tramite modalità semplificata ovvero sul portale o via mail o via sms.

La violazione dell'obbligo comporta una sanzione amministrativa.

 

Al lavoratore deve essere corrisposta una retribuzione oraria maggiorata delle mensilità aggiuntive e dei ratei di ferie e permessi (oltre alla liquidazione del trattamento di fine rapporto).

 

Nei casi in cui il contratto preveda la disponibilità, il lavoratore, oltre alla normale retribuzione, ha diritto a percepire l'indennità di disponibilità. Il rifiuto non giustificato alla chiamata, in tal caso, può costituire valido motivo di licenziamento per giusta causa e la restituzione dell'indennità di disponibilità per il periodo riferito al rifiuto della chiamata.

 

Nel computo dei limiti aziendali i lavoratori a chiamata vengono considerati in base alle ore effettivamente svolte nei mesi.